Contratti di lavoro: decreto dignità cosa cambia - Polverini Hair Academia

Contratti di lavoro: decreto dignità cosa cambia

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Contratti di lavoro: cosa cambierà dal 1 novembre 2018 con il decreto dignità.

Recentemente è stato approvato un Decreto Dignità, D.L. 12 luglio 2018 n.87 convertito con modificazioni dalla l.9 agosto 2018 n.96-pubblicata su G.U. n.186 dell’11/8/2018, che apporta notevoli modifiche alla regolamentazione del contratto a termine e del contratto di somministrazione di lavoro contenuta nel Jobs Act.

La normativa precedente, il c.d. Jobs Act prevedeva la a- causalità del contratto a termine e la possibilità di stipula dei contratti a tempo determinato per la durata  fino a 36 mesi.

Il nuovo provvedimento, prevede la a-causalità solo per contratti a termine fino a 12 mesi; quindi la prosecuzione del contratto, per proroghe e/o rinnovi, a fronte di causali ben determinate fino ad un massimo di 24 mesi. Oltre ai dodici mesi di durata dovranno concorrere infatti le seguenti casuali:

  • Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività
  • Ragioni sostitutive
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria

 

Più specificatamente la norma prevede che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi”,  ciò significa che potrà stipularsi, come primo contratto, un contratto di  qualsiasi durata, senza indicare alcuna causale, purchè non superiore a 12 mesi.

Molte e significative, dunque, le novità in materia di lavoro, oltre alla sopracitata, troviamo:
– un bonus assunzioni per gli under 35 fino al 2020 ;
– una disciplina dei voucher nel settore turismo e agricoltura;
–  periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole sul contratto a tempo determinato;
– un aumento dell’indennità in caso di licenziamento;
– la fissazione di un tetto del 30% dei contratti a termine;
– la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, senza causali se si superano i 12 mesi;
– infine, alcune modifiche al contratto di somministrazione.

voucher nel settore turismo e agricoltura sono tornati sotto la nuova veste della Prestazione Occasionale e si potranno comunque usare solo per alcune categorie di soggetti: pensionati, studenti under 25, disoccupati, percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.

Le nuove regole sui contratti a termine si applicheranno dal prossimo 1° novembre;  è dunque previsto un periodo transitorio che stabilisce che fino al 31 ottobre, si continueranno ad usare le vecchie regole.
Il decreto ha poi introdotto una sanzione per le proroghe dei contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi senza causale.

I contratti di durata superiore a 12 mesi senza causale si trasformano automaticamente in contratto a tempo indeterminato, dalla data di superamento del dodicesimo mese. Nella ipotesi di eventuali proroghe di contratti con durata già oltre i 12 mesi, senza causale, questi ultimi si trasformano tout court in contratti a tempo indeterminato a partire dalla data della loro proroga.